Lodo Alfano e Lodo Schifani

Quali sono le differenze tra il c.d. Lodo Schifani (L. 140/2003) e il c.d. Lodo Alfano (DdL Camera 1442)?

È molto semplice: il Lodo Alfano riprende pari pari il contenuto del Lodo Schifani e ne modifica le parti che furono considerate incostituzionali (qui la sentenza) dalla Corte Costituzionale nel ricorso effettuato nel 2003 dal Tribunale di Milano.

Nel dettaglio, la Corte giudicò inammissibile
a) La non processabilità delle cariche dello Stato in questione (nel Lodo Alfano non si parla più di non processabilità ma solo di sospensione dei processi).
b) Il fatto che l’eventuale imputato non potesse rinunciare all’immunità (il Lodo Alfano prevede espressamente questa possibilità).
c) Il fatto che gli accertamenti processuali (indagini) venissero congelati dalla legge (il Lodo Alfano prevede che le indagini possano continuare).
d) che la Parte Civile dovesse anch’essa sottostare alla sospensione del processo (il Lodo Alfano prevede che l’azione, trasferita in sede Civile, possa continuare con un iter agevolato).

Dunque, come si vede, un’opera di "rattoppamento" mirata a mantenere lo scopo unico della legge (bloccare il processo in corso sontro Berlusconi) ed evitare le eccezioni di incostituzionalità espresse dalla Corte Costituzionale nel 2003.

Ne segue che l’eventuale ricorso alla Corte che venisse fatto contro il Lodo Alfano sarebbe probabilmente rigettato.

Tuttavia resta un punto (credo – non è materia mia) nel quale l’incostituzionalità potrebbe ancora essere ravvisata: a tal proposito invito a leggere con attenzione il punto 5 della sentenza del 2003(*),  da cui emerge (credo) che l’incostituzionalità  rispetto all’articolo 3 della Costituzione potrebbe valere anche se il Lodo Alfano parla solo di "sospensione" del processo.
Il parere di un esperto sarebbe gradito.

(*) In particolare laddove si nota che "Negli artt. 68, 90 e 96 Cost. l’immunità ha il fondamento ed il limite nell’esercizio della funzione. Per effetto della censurata normativa il Presidente del Consiglio dei ministri già sottoposto, previa autorizzazione parlamentare, alla giurisdizione ordinaria per i reati funzionali, ne è viceversa sottratto ope legis per quelli comuni. Il che è contraddittorio, perché in base all’art. 96 Cost. l’autorizzazione a procedere può essere negata solo nei casi ivi previsti. Poiché l’unico soggetto sottoposto a processo, per «fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione», era l’on. Berlusconi, si è in presenza di una legge personale di favore, definita da autorevole dottrina come lesiva dell’art. 3 Cost., in quanto volta ad estendere, oltre i casi previsti dalla Costituzione, le ipotesi di improcedibilità soggettiva e le garanzie costituzionali impedienti la immediata attuazione della legge. Infatti, tali improcedibilità e garanzie privano di concreta efficacia la legge rispetto a determinati cittadini e creano diseguaglianze formali tra i medesimi."